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Cosa serve per installare un ascensore in un condominio? Norme, procedimenti e suggerimenti

Il condominio è un ambiente caotico e litigioso per eccellenza e, quando arriva il momento di prendere una decisione comune, le cose si complicano parecchio. Molto spesso l’abilità dell’amministratore consente di evitare discussioni inutili e di riappacificare gli animi e, dove non arriva la sua capacità di trattativa, c’è sempre la legge a cui far riferimento. Tra le miriadi di norme che riguardano palazzi e stabili civili ci sono quelle che riguardano la prassi per installare un ascensore in un condominio di cui parleremo in questo approfondimento. Ecco tutto quello che devi sapere.

Gli ascensori condominiali sono obbligatori per legge

Per prima cosa precisiamo che l’ascensore in condominio è obbligatorio per legge sin dal 1989. Questa data far riferimento ad una legge promulgata per l’abbattimento delle barriere architettoniche e prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione a più di tre piani debbano possederne uno. Cosa succede per gli edifici pre-esistenti invece?

Stando alla legge n. 13 del 1989 per l’approvazione dell’installazione dell’ascensore è sufficiente il parere favorevole di un terzo dei condomini. Questa quota ribassata è stata stabilita proprio per facilitare le operazioni di autorizzazione al progetto rispetto ad altre decisioni ordinarie ma, può sempre capitare che i contrari siano più di due terzi.

Come fare allora?

Secondo l’articolo 1121 del Codice Civile l’approvazione dell’ascensore in condominio costituisce un atto di solidarietà. Difatti una volta passata l’approvazione non è detto che tutti debbano farsi carico delle spese che ne derivano. Quindi la legge consente di trovare un accordo tra i soli condomini che intendono utilizzarlo, suddividendo tra loro le spese.

Ovviamente chi è al piano terra non è tenuto a pagare le spese di installazione e di manutenzione dell’impianto ma, di fatto, non ha il diritto di utilizzarlo. Chi abita ai piano superiori, invece, pagando le spese potrà accedere all’ascensore beneficiando anche dell’aumento del valore dell’immobile.

Gli ascensori ad uso esclusivo

Ecco perché in questi casi l’ascensore viene installato con una serratura la cui chiave è consegnata solamente ai condomini che hanno aderito e che parteciperanno alle spese. Ciò nonostante in Italia le controversie circa l’installazione dell’ascensore sono molto frequenti e, quando i condomini adiscono in Tribunale, le sentenze sono talmente variegate che non c’è una vera e propria giurisprudenza consuetudinaria.

L’unica certezza riguarda la possibilità di installarlo anche in caso di pareri negativi da parte dei condomini a patto che l’ascensore non danneggi l’edificio e le proprietà di chi vive all’interno dello stabile. Prima di procedere la ditta certificata incaricata farà un sopralluogo per verificare la sussistenza dei criteri progettuali, ovvero le dimensioni minime necessarie per l’installazione.

L’importante è rispettare le proprietà altrui e la sicurezza pubblica

Queste misure sono contenute nel Decreto Legislativo n. 235 del 1989 e distingue gli impianti per stabili di nuova costruzione non residenziali, stabili di nuova costruzione residenziali e stabili pre-esistenti non residenziali e destinati all’uso abitativo.

Ognuno di questi casi presenta dimensioni minime delle cabine, delle porte e dello spazio antistante l’ascensore in modo tale che questo non ostruisca il passaggio e non comporti problemi di sicurezza per gli utilizzatori.

Infine è importante sapere che ogni impianto è sottoposto a revisioni periodiche obbligatorie stabilite generalmente in un calendario redatto da chi lo ha installato. Le revisioni servono a garantire la sicurezza dell’utilizzo dell’ascensore e non possono mai essere saltate o by-passate per non mettere a rischio l’incolumità degli utilizzatori.